| Cosa fare per il ricovero all'estero per eventuale trapianto? |
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Il cittadino che si
reca allestero per potere ricevere prestazioni sanitarie, può usufruire dellassistenza
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, solo se preventivamente autorizzato dallAzienda
U.S.L. di appartenenza. Lautorizzazione può essere concessa esclusivamente per
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione, che non possono essere
ottenute in tempi brevi in Italia e in riferimento alle patologie indicate dal Decreto
Ministeriale 41.1.90, nel quale sono riportati anche i tempi massimi di attesa oltre i
quali la prestazione è considerata non ottenibile in Italia presso le strutture pubbliche
o convenzionate con il S.S.N. Ricoveri
presso centri di altissima specializzazione convenzionati nei paesi CEE (assistenza in
forma diretta) Il cittadino che sceglie una struttura convenzionata in un paese CEE per usufruire di prestazioni sanitarie deve essere preventivamente autorizzato dallAzienda U.S.L. di appartenenza, mediante il rilascio di un modello internazionale (mod. E/112). E
possibile ottenere un contributo per spese di viaggio e soggiorno, sempre ai sensi della
L.R. 202/79, presentando domanda allAzienda U.S.L. di appartenenza, in data
anteriore alleffettuazione del ricovero. La documentazione richiesta per il rimborso
è identica a quella richiesta per i ricoveri presso strutture del Sistema Sanitario
Nazionale. Ricoveri
presso centri di altissima specializzazione non convenzionati nei paesi CEE o centri di
altissima specializzazione in paesi extracomunitari (assistenza in forma indiretta, mod. E/2) Il cittadino
in questi casi ha diritto al rimborso dell80% delle spese sanitarie, a condizione
che sia stato preventivamente autorizzato dallAzienda U.S.L. di appartenenza. Le spese di
viaggio sono considerate spese sanitarie e rimborsabili all80%, mentre per le spese
di soggiorno può essere richiesto il contributo forfetario, sempre stabilito in base al
reddito familiare accertato nellanno precedente alla richiesta (L.R. 202/79). Documenti
da presentare: 1) domanda di ricovero dellassistito; 2) fotocopia del libretto sanitario; 3) proposta del medico specialista di una struttura pubblica, in cui venga specificata la diagnosi, il Centro estero prescelto per la prestazione e, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dellassistito con il mezzo ritenuto più idoneo nonché dellaccompagnatore, nel caso di minori di 18 anni o di pazienti non autosufficienti; 4) autocertificazione di residenza; 5) codice fiscale; 6)
certificazione attestante liscrizione nelle
liste dattesa per il trapianto da almeno 180 giorni (escluso per il trapianto di
fegato). Per i ricoveri in Centri esteri non convenzionati, è necessario
presentare anche: 1) autocertificazione dello stato di famiglia; 2)
preventivo di spesa della struttura sanitaria che
dovrà eseguire la prestazione e dichiarazione di non convenzionamento con il S.S.N. (se
il Centro si trova in un paese della CEE). Per
ottenere il rimborso in assistenza indiretta allestero sono necessari: 1) cartella clinica; 2) certificato dellOspedale o della Casa di cura che attesti la data di ricovero e di dimissioni del paziente, oppure di inizio e termine delle terapie effettuate; 3) fatture quietanzate delle spese sanitarie vistate dal Consolato italiano; 4)
dichiarazione rilasciata dal Consolato italiano che
attesti che le spese di carattere sanitario sono state sostenute presso Centri di natura
pubblica o presso Centri di natura privata senza scopo di lucro, le cui tariffe siano
approvate e controllate dalle locali autorità sanitarie competenti; Chi ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sia in
Italia che allestero: Il contributo previsto dallart.
1 della L.R. 202/79 è fissato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare
accertato nellanno precedente alla richiesta, nella seguente misura: 60% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 20.000.000; 50% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 35.000.000; 40% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 50.000.000. Documenti
da presentare: 1) autocertificazione dello stato di famiglia; 2) fatture di tutte le spese sostenute (biglietti aerei o ferroviari, ricevute di taxi, biglietti di autobus, fatture di albergo, ristorante etc.). 3) documentazioni di spesa (vitto, alloggio) anche delleventuale accompagnatore 4)
autocertificazione delle condizioni economiche della
famiglia. LAzienda U.S.L. provvederà a trasmettere la richiesta al Centro di riferimento regionale, il quale, esaminata la documentazione, concederà o meno lautorizzazione dandone comunicazione allAzienda U.S.L. interessata. Nellipotesi in cui la domanda non sia accolta è possibile presentare, entro 15 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del diniego: 1) o opposizione sia per vizi di legittimità che di merito al Direttore Generale, il quale deciderà entro 15 giorni; 2) o ricorso gerarchico improprio solo per vizi di legittimità alla Giunta Regionale, la quale deciderà entro 60 giorni. |