Cosa fare per il ricovero all'estero per eventuale trapianto?

 

Il cittadino che si reca all’estero per potere ricevere prestazioni sanitarie, può usufruire dell’assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale, solo se preventivamente autorizzato dall’Azienda U.S.L. di appartenenza. L’autorizzazione può essere concessa esclusivamente per prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione, che non possono essere ottenute in tempi brevi in Italia e in riferimento alle patologie indicate dal Decreto Ministeriale 41.1.90, nel quale sono riportati anche i tempi massimi di attesa oltre i quali la prestazione è considerata non ottenibile in Italia presso le strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. 

Ricoveri presso centri di altissima specializzazione convenzionati nei paesi CEE (assistenza in forma diretta) 

Il cittadino che sceglie una struttura convenzionata in un paese CEE per usufruire di prestazioni sanitarie deve essere preventivamente autorizzato dall’Azienda U.S.L. di appartenenza, mediante il rilascio di un modello internazionale (mod. E/112).

E’ possibile ottenere un contributo per spese di viaggio e soggiorno, sempre ai sensi della L.R. 202/79, presentando domanda all’Azienda U.S.L. di appartenenza, in data anteriore all’effettuazione del ricovero. La documentazione richiesta per il rimborso è identica a quella richiesta per i ricoveri presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale. 

Ricoveri presso centri di altissima specializzazione non convenzionati nei paesi CEE o centri di altissima specializzazione in paesi extracomunitari (assistenza in forma indiretta, mod. E/2) 

Il cittadino in questi casi ha diritto al rimborso dell’80% delle spese sanitarie, a condizione che sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda U.S.L. di appartenenza. 

Le spese di viaggio sono considerate spese sanitarie e rimborsabili all’80%, mentre per le spese di soggiorno può essere richiesto il contributo forfetario, sempre stabilito in base al reddito familiare accertato nell’anno precedente alla richiesta (L.R. 202/79). 

Documenti da presentare: 

1)       domanda di ricovero dell’assistito;

2)       fotocopia del libretto sanitario;

3)       proposta del medico specialista di una struttura pubblica, in cui venga specificata la diagnosi, il Centro estero prescelto per la prestazione e, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dell’assistito con il mezzo ritenuto più idoneo nonché dell’accompagnatore, nel caso di minori di 18 anni o di pazienti non autosufficienti;

4)       autocertificazione di residenza;

5)       codice fiscale;

6)       certificazione attestante l’iscrizione nelle liste d’attesa per il trapianto da almeno 180 giorni (escluso per il trapianto di fegato). 

Per i ricoveri in Centri esteri non convenzionati, è necessario presentare anche: 

1)       autocertificazione dello stato di famiglia;

2)       preventivo di spesa della struttura sanitaria che dovrà eseguire la prestazione e dichiarazione di non convenzionamento con il S.S.N. (se il Centro si trova in un paese della CEE). 

Per ottenere il rimborso in assistenza indiretta all’estero sono necessari: 

1)       cartella clinica;

2)       certificato dell’Ospedale o della Casa di cura che attesti la data di ricovero e di dimissioni del paziente, oppure di inizio e termine delle terapie effettuate;

3)       fatture quietanzate delle spese sanitarie vistate dal Consolato italiano;

4)       dichiarazione rilasciata dal Consolato italiano che attesti che le spese di carattere sanitario sono state sostenute presso Centri di natura pubblica o presso Centri di natura privata senza scopo di lucro, le cui tariffe siano approvate e controllate dalle locali autorità sanitarie competenti; 

Chi ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sia in Italia che all’estero: 

Il contributo previsto dall’art. 1 della L.R. 202/79 è fissato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare accertato nell’anno precedente alla richiesta, nella seguente misura: 

60% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 20.000.000;

50% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 35.000.000;

40% della spesa complessiva, per redditi fino a £. 50.000.000. 

Documenti da presentare: 

1)       autocertificazione dello stato di famiglia;

2)       fatture di tutte le spese sostenute (biglietti aerei o ferroviari, ricevute di taxi, biglietti di autobus, fatture di albergo, ristorante etc.).

3)       documentazioni di spesa (vitto, alloggio) anche dell’eventuale accompagnatore

4)       autocertificazione delle condizioni economiche della famiglia. 

L’Azienda U.S.L. provvederà a trasmettere la richiesta al Centro di riferimento regionale, il quale, esaminata la documentazione, concederà o meno l’autorizzazione dandone comunicazione all’Azienda U.S.L. interessata. Nell’ipotesi in cui la domanda non sia accolta è possibile presentare, entro 15 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del diniego:

1) o opposizione sia per vizi di legittimità che di merito al Direttore Generale, il quale deciderà entro 15 giorni;

2) o ricorso gerarchico improprio solo per vizi di legittimità alla Giunta Regionale, la quale deciderà entro 60 giorni.