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A.P.R.O. Associazione Pazienti Riceventi Organi |
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| D.A. n.
00614/2002:
Rimborso spese Il contributo forfettario previsto dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 202, per spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, è fissato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare dellammalato nella misura seguente: - 60% della spesa complessiva per redditi sino a euro 18.000,00 - 50% della spesa complessiva per redditi sino a euro 26.000,00 - 40% della spesa complessiva per redditi sino a euro 36.000,00 Il reddito complessivo del nuclo familiare è quello prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare dellammalato nellanno solare ed è costituito dalla somma dei seguenti redditi: a) redditi soggetti allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), calcolati al lordo dellimposta, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata; b) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dimposta ovvero allimposta sostitutiva: Per anno di produzione del reddito si intende lanno solare più recente con riferimento al quale, alla data della richiesta, è già scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi sulle persone fisiche. Il contributo per trasporto e viaggio è, comunque, concesso purchè già non rimborsabile a carico del F.S.N. a) euro 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il paziente fino ad un massimo di euro 4.000,00 b) euro 2.000,00 qualora lammalato sia riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92. c) I benefici di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili; i requisiti per averne diritto debbono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta de contributo. - euro 57,00 per località ubicata in Italia con popolazione non superiore a 500.000 abitanti; - euro 75,00 per località ubicata in Italia con popolazione non superiore a 1.000.000 abitanti; - euro 80,00 per località ubicata in Italia con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti; - euro 83,00 per località ubicata fuori dal territorio nazionale. Il contributo alle spese di trasporto dellammalato (barella, ambulanza) e delleventuale assistenza medica e paramedica durante il viaggio, autorizzati dalla competente Commissione sanitaria, è determinato applicando la percentuale di rimborso spettante ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Qualora venga documentato che le condizioni dellamalato impediscano il viaggio con mezzi pubblici, la Commissione sanitaria potrà autorizzare il viaggio con autovettura privata. In tal caso il contributo alle spese di viaggio sarà determinato applicando laliquota di rimborso alla tariffa stabilita da Trenitalia s.p.a. per classe economica con cuccetta, maggiorata esclusivamente dei costi per gli eventuali pedaggi autostradali, sostenuti durante il viaggio e documentati. |