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A.P.R.O. Associazione Pazienti Riceventi Organi |
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STATUTO *** REGOLAMENTO
GENERALE *** REGOLAMENTO
SEZIONI *** COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALE Messina, 16.06.1988 - 15.09.1989 DENOMINAZIONE
- SEDE - SCOPO Art. 1 - È costituita lassociazione denominata "ASSOCIAZIONE PAZIENTI RICEVENTI ORGANI - A. P. R. O." Art. 2 - Lassociazione
ha sede in MESSINA nella Via Consolare Pompea, 49 - SantAgata, 98166. Art. 3 - Lassociazione
non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale. L'associazione ha
lo scopo : - di promuovere, fra coloro che hanno
ricevuto organi o sono in attesa di riceverli, una rete di solidarietà che consenta e
faciliti lo scambio di informazioni e di esperienze; - di svolgere, nei modi ritenuti più
idonei, unazione capillare e costante intesa a promuovere la donazione di organi;
per il raggiungimento di questo scopo l'associazione affiancherà lAssociazione
Italiana Donatori di Organi A.I.D.O. e/o tutte le altre associazioni, Enti o Comitati
nazionali o esteri che hanno lo stesso scopo; - di svolgere ogni azione per migliorare l'efficienza dei Centri di dialisi lassistenza ai dializzati; per questa azione lAssociazione affiancherà lAssociazione Nazionale Emodializzati - A.N.E.D. - e/o tutte le altre associazioni Enti o Comitati nazionali o esteri che hanno lo stesso scopo; - di affiancare lUnione Italiana
Ciechi - U.I.C.- e/o tutte le altre associazioni Enti o Comitati che hanno lo stesso scopo
nella loro opera umanitaria ed in particolare nell'attività relativa alla donazione ed ai
trapianti di cornee; - di affiancare e collaborare con tutte
quelle altre Associazioni di pazienti in attesa di trapianto di organi (cuore, fegato
ecc.) nellazione intesa come scambio di esperienze, così come nelle attività
relative alla donazione degli organi. - di istituire borse di studio per
studenti o per medici che intendono specializzarsi nelle discipline riguardanti il
trapianto di organi e la dialisi; - di organizzare conferenze, dibattiti, convegni, tavole rotonde e manifestazioni promozionali; predisporre audiovisivi, collaborare con i mass media. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 4 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni che diverranno di proprietà
dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva; c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. Le entrate
dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali. b) da contributi e donazioni Art. 5 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31
Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio il Consiglio
Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo per lesercizio
successivo. SOCI Art. 6 - Sono Soci le persone la cui domanda di
ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci dovranno versare la quota di ammissione ed una quota annuale nelle misure
stabilite dal Consiglio Direttivo. Art. 7 - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci
Benemeriti, enti o persone che abbiano, in qualunque modo, contribuito al raggiungimento
dei fini associativi. I Soci Benemeriti sono esentati dal pagamento delle quote sociali e
non hanno diritto a voto nelle assemblee. Art. 8 - La qualifica di socio si perde: - per dimissioni; - per delibera di esclusione del Consiglio
Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed
obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo
il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla
revisione della lista dei soci; - per ritardato pagamento dei contributi
per oltre un anno. AMMINISTRAZIONE Art. 9 - LAssociazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto, in numero dispari, con un massimo di undici membri eletti
dallAssemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio. Art. 10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta tre componenti il Consiglio. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Art. 12 - Il Consiglio può compilare un regolamento per il
funzionamento dellAssociazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli
associati. Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale
dellAssociazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. ASSEMBLEE Art. 14 - I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno
una volta all'anno mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio, e contenente
lordine del giorno. Art. 15 - LAssemblea
delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle direttive generali
dell'Associazione. Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modifica
dellatto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche
dellatto costitutivo e dello statuto il Consiglio Direttivo può deliberare che
lAssemblea sia convocata per referendum. In questo caso il testo delle modifiche
proposte deve essere inviata a tutti i Soci almeno 30 giorni prima dellAssemblea. Per la validità
della Assemblea è necessario che, alla data stabilita, siano pervenute risposte da almeno
il 75% (settantacinque percento) degli associati. Per
lapprovazione delle modifiche è necessario il voto favorevole della maggioranza dei
Soci che hanno inviato la risposta. Per deliberare lo
scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati. Art. 17 - LAssemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo. In sua assenza lassemblea nomina il proprio Presidente. Art. 18 - I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da
altri soci, anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei
bilanci. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Art. 19 - Spetta al Presidente dellAssemblea constatare la
validità delle deleghe e stabilire le modalità di votazione. COLLEGIO DEI
REVISORI Art. 20 - Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri
eletti dall'Assemblea dei soci che ne designa il Presidente. I Revisori dei conti
durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone
estranee alla Associazione, tenuto riguardo alla loro competenza. Controlla
lamministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità. SCIOGLIMENTO Art. 21 - Addivinendosi, per qualsiasi causa, allo scioglimento
dell'Associazione, lassemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine
alla devoluzione del patrimonio che dovrà essere destinato ad Enti od Associazioni aventi
scopo analogo od affine. Messina, 16 Giugno
1988 REGOLAMENTO
GENERALE Art. 1 - SOCI: Sono soci della
Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia la cui domanda è stata
accettata dal Consiglio Direttivo. Potranno inoltre
essere soci Associazioni o Enti aventi attività e scopi sociali non in contrasto con
quelli della APRO. I soci sono
classificati in TRE categorie: - SOCI : tutti coloro che
hanno ricevuto il trapianto di un organo che ne abbiano fatto richiesta e le cui domande
siano state accettate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto al voto in occasione
delle assemblee. - SOCI
SOSTENITORI : parenti, amici, conoscenti dei soci, Enti e/o Associazioni e
tutti coloro che con il loro contributo finanziario e/o con la loro attività
contribuiscano al perseguimento degli scopi sociali. I soci sostenitori, nelle assemblee,
non hanno diritto di voto. - SOCI BENEMERITI : sono Enti o persone
che abbiano contribuito o contribuiscano in maniera veramente notevole con contributi
finanziari e/o con il loro lustro ed attività al perseguimento degli scopi sociali. I
soci benemeriti, nelle assemblee, non hanno diritto di voto. Art. 2 - AMMISSIONE DEI SOCI : Lammissione
dei soci avviene su domanda degli interessati accettata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni
decorrono dall1 Gennaio dellanno in cui la domanda è stata accolta. Allatto della
ammissione i soci dovranno versare la quota di ammissione ed una quota annuale secondo
quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Art. 3 - DOVERI DEI SOCI : Lappartenenza
allAssociazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Art. 4 - PERDITA DELLA
QUALIFICA DI SOCIO : La qualifica di
socio può venir meno per i seguenti motivi : - per dimissioni ; - per delibera di esclusione del Consiglio
Direttivo ; - per accertati motivi di
incompatibilità ; - per aver contravvenuto alle norme ed
obblighi previsti nello statuto ; - per altri motivi che comportino
indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni
anno sociale alla revisione della lista dei soci ; - per ritardato pagamento dei contributi
per oltre un anno. Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE : Organi
dellassociazione sono : - lAssemblea ; - il Consiglio Direttivo ; - il Presidente ; - i Revisori dei Conti ; Art. 6 - ASSEMBLEA : a) Partecipazione
allassemblea : Hanno diritto di
partecipare allassemblea tutti i soci mentre il diritto di voto resta riservato ai
soli soci che hanno ricevuto il trapianto di un organo e che siano al corrente con il
pagamento delle quote sociali per lanno in corso. 7 - Lassemblea
deve essere convocata almeno una volta lanno per la discussione della relazione
consuntiva presentata dal Consiglio, per lapprovazione del bilancio consuntivo, per
la programmazione della attività per lanno sociale in corso e l'approvazione del
bilancio preventivo e, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. L'assemblea può
inoltre essere convocata : - su decisione del Consiglio Direttivo ; - su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un
terzo dei soci con diritto di voto. b) Convocazione della
Assemblea : Le Assemblee sono
convocate con lettera spedita almeno 15 giorni prima della assemblea, nella quale sia
anche specificato lordine del giorno. Lavviso può prevedere una seconda
convocazione che può tenersi nello stesso giorno della prima. In casi di urgenza
il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga
effettuata per mezzo di lettera espresso. c) Costituzione e deliberazioni
dell'Assemblea : Lassemblea, in
prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci
con diritto a voto, che siano a posto con il pagamento del contributo associativo e
delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero dei votanti. Per la modifica
dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci
con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo
scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto. È ammesso
lintervento per delega da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio.
Non è ammesso il cumulo delle deleghe. La delega può essere conferita anche a membri del
Consiglio, salvo che per lapprovazione del bilancio. LAssemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza lAssemblea nomina
il proprio Presidente. Spetta al Presidente
dellAssemblea constatare la validità delle deleghe e stabilire le modalità di
votazione. I verbali delle
riunioni della Assemblea saranno redatti dal Consigliere Segretario ed in sua assenza, e
per quella assemblea, da persona scelta dal Presidente dellAssemblea fra i presenti. Le deliberazioni
della Assemblea prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO a) Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio
Direttivo ha il compito di: - deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della
Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dellAssemblea assumendo tutte le iniziative del caso; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda lordinaria amministrazione; - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal Presidente; - procedere allinizio di ogni anno sociale alla
revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione
di ciascun socio prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti; - in caso di necessità, verificare la permanenza dei
requisiti suddetti; - deliberare laccettazione delle domande di ammissione
di nuovi soci; - deliberare sulladesione e partecipazione della
Associazione ad enti, istituzioni e/o associazioni, pubbliche e private che, per il
perseguimento degli scopi sociali, interessano lattività dellassociazione
stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci. Il Consiglio
Direttivo, nellesercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di
commissioni consultive e di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o non
soci. Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Al Consiglio
Direttivo, in ogni caso, sono riservati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Associazione. Art. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio
Direttivo è formato da un massimo di 11 membri eletti dalla Assemblea. Il Consiglio nomina
nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio
Direttivo può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte delle sue attribuzioni in via
transitoria o permanente. Il Consiglio
Direttivo dura in carica tre anni ed alla scadenza, i consiglieri possono essere
riconfermati. Negli intervalli tra
le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri,
purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per
cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. Nessun compenso è
dovuto ai Componenti il Consiglio Direttivo in dipendenza della loro carica e della
attività da loro svolta a favore della Associazione. Art. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio
Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta tre componenti; in ogni
caso, possibilmente, una volta ogni trimestre. Le riunioni del
consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente od, in mancanza, da un
Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le
deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono
tenuti a tenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio,
con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali
sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Art. 10 - PRESIDENTE a) Compiti del Presidente : - Il Presidente dirige l'associazione e ne ha la
rappresentanza legale, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio; - Il Presidente ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento degli affari sociali; - Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che
impegnano lassociazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. - Il Presidente sovrintende, in particolare,
allattuazione delle deliberazioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo; b) Elezione del Presidente : - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in
carica tre anni, e comunque fino allAssemblea che procede al rinnovo delle cariche
sociali; - In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale
giudicato dal Consiglio Direttivo, sarà sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, da
un Consigliere designato dal Consiglio, sino alla successiva Assemblea. Art. 11 - REVISORI DEI CONTI a) Compiti dei Revisori dei
Conti : - Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti
duso, il controllo sulla gestione amministrativa dellAssociazione. - Essi devono redigere la loro relazione allAssemblea
relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. b) Elezione dei Revisori dei Conti: - I Revisori dei Conti sono nominati dallAssemblea in
numero di tre, durano in carica tre anni e, nel loro seno, eleggeranno il Presidente. Essi
sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee
allassociazione, avuto riguardo alla loro competenza. Art. 12 - SEGRETARIO
GENERALE ED UFFICI DI SEGRETERIA Il Segretario
Generale è un componente il Consiglio Direttivo, e dura in carica per il periodo di
durata del consiglio. Egli dirige gli
uffici della associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma
della corrispondenza di pertinenza della segreteria e svolge ogni altro compito a lui
demandato dal Consiglio. Gli uffici di
segreteria, diretti dal segretario, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di
assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità della associazione. Art. 13 - FINANZE
E PATRIMONIO a) Il patrimonio è costituito : - Dai beni che diverranno di proprietà
dellassociazione; - Da eventuali fondi di riserva; - Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. b) Le entrate sono costituite : - Dalla quota di iscrizione da versarsi allatto della
ammissione allassociazione nella misura fissata dallassemblea. - Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente
dallassemblea su proposta del Consiglio Direttivo; - Dalle quote dei soci sostenitori e benemeriti; - Da eventuali contributi straordinari, deliberati
dallassemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario; - Da versamenti volontari degli associati; - Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,
istituti di credito, aziende ed enti in genere; I contributi
ordinari devono essere pagati in unica soluzione, entro il 30 Marzo di ogni anno e sono
dovuti per tutto lanno solare in corso qualunque sia il momento della avvenuta
iscrizione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dellassociazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto lanno
solare in corso. REGOLAMENTO
SEZIONI PROVINCIALI Art. 1 - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI Il Consiglio
Direttivo nella sua azione di promozione degli scopi statutari della Associazione, farà
in modo che anche in altre Province gruppi di pazienti, che hanno ricevuto il trapianto di organo, si riuniscano con
lo scopo di aiutare altri pazienti che ancora soffrono. In tal caso può decidere la
costituzione di Sezioni Provinciali che perseguano gli stessi scopi statutari. I soci della sezione
diverranno soci della associazione a tutti gli effetti e, come tali, avranno il diritto di
partecipare a tutte le attività della associazione. Art. 2 - RUOLO DELLA SEZIONE PROVINCIALE È
lespressione locale della Associazione della quale persegue tutti gli scopi
statutari. Si manterrà sempre
in contatto con il Consiglio Direttivo informandolo circa i programmi di attività in modo
che siano armonizzati con quelli della Associazione. Art. 3 - ESECUTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE a)
Consiglio Direttivo Viene eletto
dallassemblea dei soci della sezione con diritto di voto, in quanto pazienti che
hanno ricevuto il trapianto di organo, in occasione della sua prima riunione annuale, è
costituito da cinque membri i quali eleggono nel loro interno il Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere. I Membri del
Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio
Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Esso attua i programmi di attività,
provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dei fondi della sezione
provinciale, predispone il bilancio, assicura collegamenti con il Consiglio Direttivo
della Associazione. Deve riunirsi almeno
ogni tre mesi e le sue riunioni sono regolari quando vi è la presenza della maggioranza
dei suoi membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente Di ogni riunione
deve essere inviata copia del verbale al Consiglio Direttivo della Associazione entro 10
giorni dalla data della riunione. Il Componente del Consiglio Direttivo che non possa portare a termine il proprio mandato è sostituito da altro socio, cooptato dal consiglio, il quale rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto il consigliere sostituito. b) Revisori dei conti I Revisori dei
Conti, in numero di tre, vengono eletti dalla Assemblea nel corso della sua prima riunione
annuale e nel loro seno eleggeranno il Presidente. Essi sono
rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee
allAssociazione, avuto riguardo alla loro competenza. Il collegio dei
revisori dovrà riunirsi almeno una volta ogni sei mesi per effettuare il controllo di
cassa e dei conti, redigendone verbale che dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo
della Associazione entro 10 giorni. Il Collegio dei
Revisori, provvederà a stendere una relazione sul bilancio da portare all'assemblea. c) Assemblea Provinciale Essa è formata dai
soci ordinari trapiantati, con diritto di voto, dai soci sostenitori e da quelli
benemeriti. Essa non è organo
permanente. È convocata dal
Presidente della Sezione almeno una volta allanno, per lapprovazione del
bilancio e lesame del programma di attività ed in seduta straordinaria, ogni qual
volta il Consiglio Direttivo della Sezione o quello dellAssociazione o un quarto dei
soci con diritto di voto lo richieda. Lassemblea è
convocata con avviso scritto, contenente lordine del giorno, inviato almeno 15
giorni prima di quello fissato per la riunione, e può prevedere una seconda convocazione
che può tenersi nello stesso giorno della prima. Avviso di questa
convocazione dovrà essere dato al Consiglio Direttivo della Associazione, che potrà
delegare uno dei suoi membri a parteciparvi. Art. 4 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI. Ai componenti il
Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti delle Sezioni, in relazione alla
volontarietà e gratuità delle loro prestazioni, non potranno essere corrisposti
compensi. Art. 5 - RISORSE PATRIMONIALI Le quote annuali dei
soci, i contributi, le liberalità ed ogni altro incremento patrimoniale sono versati
direttamente alla sede della associazione, che provvederà al rilascio delle tessere ai
soci e, nel caso di contributi o liberalità da parte di enti o aziende, di ricevuta agli
eroganti. Il 50% delle somme
provenienti dalle sottoscrizioni dei soci normali e soci sostenitori della Sezione saranno
amministrate dalla Associazione per la gestione generale mentre laltro 50% sarà
restituito alla Sezione Provinciale per le spese di gestione e correnti di
questultima. La Sezione
Provinciale, mensilmente, farà pervenire alla Associazione i giustificativi di spesa,
validi ai fini fiscali, da essere inseriti nella contabilità generale. I fondi raccolti o
comunque pervenuti tramite interessamento della Sezione Provinciale rimarranno a
disposizione della stessa Sezione, per il perseguimento degli scopi sociali previsti dallo
statuto e saranno erogati a fronte di ricevute debitamente quietanzate ed in regola ai
fini degli adempimenti fiscali. Il Presidente della
Sezione Provinciale, trimestralmente, provvederà ad inviare, al Consiglio Direttivo della
Associazione, un rendiconto delle somme amministrate. Il Consiglio
Direttivo Provinciale ha piena autonomia amministrativa e risponde direttamente delle
obbligazioni assunte nella persona del suo Presidente e non impegna in alcun modo la
responsabilità della Associazione; il Consiglio Direttivo Provinciale non può assumere
validamente impegni di spesa eccedenti le proprie disponibilità economiche. Art. 6 - LIBRI E DOCUMENTAZIONE Il Consiglio
Direttivo Provinciale dovrà tenere i seguenti libri e documenti: - Libro verbali assemblee e
riunioni; - Libro giornale I libri saranno
forniti, vidimati, dal Consiglio Direttivo della Associazione. I libri di cui
sopra, in uno con tutti i documenti contabili, saranno tenuti e custoditi a cura del
Consiglio Direttivo. Art. 7 - CONTROVERSIE Qualora sorga
contrasto fra due Sezioni Provinciali decide in materia il Consiglio Direttivo
dellAssociazione. Qualora sorga
contrasto fra il Consiglio Provinciale ed il Consiglio Direttivo della Associazione in
materia decide una apposita commissione, formata da tre membri del Consiglio Provinciale e
da tre membri del Consiglio della Associazione, presieduta dal Presidente della
Associazione. Art. 8 - NORME DISCIPLINARI Qualora un organo
della Sezione Provinciale venga a trovarsi in condizione di non poter svolgere i suoi
compiti istituzionali o commetta irregolarità amministrative o violazione dello statuto
sociale o del presente regolamento, il Consiglio Direttivo della Associazione, su denuncia
di qualunque socio o comunque non appena ne viene a conoscenza, provvede ad inviare un
proprio Consigliere presso il Comitato Provinciale onde accertare la reale situazione ed
invitare lorganismo in questione a presentare le proprie osservazioni in merito. Ascoltata la
relazione del Consigliere ed esaminate le deduzioni presentate dallorganismo
provinciale, il Consiglio Direttivo della Associazione, può decretare la decadenza
dellorgano della Sezione Provinciale che sia incorso nelle inadempienze suddette. In conseguenza, il
Consiglio Direttivo Provinciale provvederà ad espletare le formalità necessarie per
sostituire lrganismo dichiarato decaduto. Art 9 - RINVIO Per quanto altro non
previsto nel presente, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed allo Statuto
dellAssociazione. COMITATI DI
COORDINAMENTO REGIONALE Quando nella stessa
Regione siano state costituite almeno tre sezioni provinciali, il Consiglio Direttivo
della Associazione, daccordo con i Consigli Direttivi delle Sezioni, può stabilire
la creazione di un COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE con lo scopo di armonizzare le
attività delle Sezioni nel contesto regionale per lottenimento di una maggiore
incisività delle varie iniziative, sia nellambito provinciale che regionale e per
una più organica diffusione degli obbiettivi statutari. Faranno parte del
Comitato Regionale, come membri di diritto, i Presidenti delle singole sezioni e saranno
affiancati da un membro designato dal Consiglio Direttivo della Associazione. Essi
eleggeranno, nel proprio seno, un Coordinatore Anche per questo
organismo le prestazioni e le attività dei componenti sono del tutto gratuite e non
remunerabili. Le spese per
lesercizio del Comitato Regionale saranno sostenute dalle Sezioni Provinciali e dal
Consiglio Direttivo della Associazione, pro quota, in relazione ai componenti il Comitato
stesso. Quando,
nellambito della nazione, saranno stati costituiti almeno TRE Comitati di
Coordinamento Regionale il Consiglio Direttivo della Associazione predisporrà un
Regolamento Tipo per il funzionamento dei centri di coordinamento che sarà vincolante per
i centri esistenti e per quelli futuri. Alla formulazione di
tale regolamento concorreranno, con voto consultivo, i singoli Centri di Coordinamento
Regionale esistenti al momento della sua stesura. Messina, 15 Settembre 1989 |